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News
Data news: 19/06/2009
Argomento: News
Titolo: Propaganda su WEB, non è una prova di terrorismo
PROPAGANDA VIA WEB SE NON È SERIA NON FA SCATTARE CONDANNA
La propaganda via web se non è seria ma al contrario, è di contenuto «risibile» non basta per definire qualcuno terrorista. Lo dice la Cassazione nell'annullare una doppia condanna a quattro anni di reclusione per associazione terroristica inflitta ad un napoletano, Vincenzo S., che insieme alla compagna e a un altro gruppo di persone non identificate aveva preso a scambiare mail e informazioni sempre via internet in cui si faceva riferimento alla «costruzione di un ordigno termonucleare» e si facevano raccomandazioni sulla necessità di «procurarsi circa 110 chili di plutonio per ordigni». Un progetto che il tribunale e successivamente la Corte d'Appello di Catania (maggio 2006) avevano giudicato degno di veri e propri terroristi. Da qui la condanna di Vincenzo S. unitamente alla compagna Maria Antonia C. a quattro anni di reclusione per il reato punito dall'art. 270 bis C.p.. Contro la duplice condanna Vincenzo S. ha fatto ricorso con successo in Cassazione, facendo notare che la sua condotta non poteva certo rientrare nell'attività punita dall'articolo del Codice penale in questione.
La sesta sezione penale (sentenza 25863) ha disposto un nuovo esame della vicenda e, nell'annullare la condanna, ha evidenziato che per condannare qualcuno per terrorismo occorre «una dimostrazione rigorosa di esistenza di un programma (cioè una serie indeterminata di atti violenti. Non essendo sufficiente il riferimento a uno o due scoppi di candelotti, dei quali uno a fine dichiaratamente dimostrativo e, comunque non realizzato) serio, concreto e attuale, di atti di violenza a fini di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonchè di una associazione avente una struttura organizzativa, per quanto rudimentale, dotata di carattere, di stabilità e permanenza, idonea a rendere possibile l'attuazione di tale programma». Caratteristiche che non si sono riscontrante, dice la Cassazione, nel caso in questione dove «il programma del materiale scaricato da Internet era di contenuto risibile e relativo a inverosimile costruzione di armi anche atomiche».
Fonte ADNKronos
CASSAZIONE:PARLARE DI EVERSIONE IN WEB NON È TERRORISMO
Non bastano conversazioni in chat o scambio di mail di contenuto 'eversivò per accusare di terrorismo delle persone. Lo ammonisce la Cassazione che ha annullato con rinvio, disponendo un nuovo processo, la condanna per terrorismo a quattro anni di reclusione, inflitta dalla Corte d'appello di Catania nel 2006, nei confronti di un ragazzo che tramite un sito web e lo scambio di e-mail con la sua fidanzatina, aveva parlato di «atti di violenza ai fini di eversione». Il reato di terrorismo - sottolineano i giudici - prevede «l'esistenza, con completa dimostrazione probatoria, sia di un programma concreto e attuale di atti di violenza ai fini di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sia di un'associazione che abbia una struttura, organizzativa, per quanto elementare dotata del carattere di stabilità, permanenza e effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma eversivo». E questo, si ribadisce nella sentenza 25863 della Sesta sezione penale «ai fini di impedire sconfinamenti in ambiti costituzionalmente tutelati, attraendo nell'area dell'illecito penale condotte ed azioni espressive di eversione o di contestazione dell'ordine democratico non collegate a metodi violenti». Nello scambio di mail, anche istruzioni su come costruire «ordigni termonucleari» con la raccomandazione di procurarsi «110 kg di plutonio». La Cassazione non ha ritenuto sufficienti queste prove e ha chiesto un processo bis.
Fonte ANSA
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